1 Lebenswichtige Güter, die der Bundesrat der Vorratshaltung unterstellt, unterliegen der Pflichtlagerhaltung.
2 Für die ergänzende Pflichtlagerhaltung (Art. 14 LVG) gelten die Bestimmungen dieses Abschnitts sinngemäss.
1 I beni d’importanza vitale per i quali il Consiglio federale prevede la costituzione di scorte sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.
2 Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia alla costituzione di scorte complementari (art. 14 LAP).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.