1 Kantone, die ihre Kulturgüter in Friedenszeiten kennzeichnen wollen, haben dem BABS ein Gesuch einzureichen.
2 Gebiete, in denen archäologische Funde vermutet werden, dürfen in Friedenszeiten nicht gekennzeichnet werden.
1 I Cantoni che intendono contrassegnare i loro beni culturali già in tempo di pace inoltrano una relativa domanda all’UFPP.
2 I luoghi in cui si presuppone la presenza di resti archeologici non possono essere contrassegnati in tempo di pace.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.