1 Das Aufgebot für die Aus- und Weiterbildungsdienste nach den Artikeln 49–52 sowie für die Wiederholungskurse nach Artikel 53 erfolgt durch die Kantone. Die Kantone regeln das Aufgebot.
2 Das BABS regelt das Aufgebot für die Aus- und Weiterbildungsdienste nach Artikel 54 Absätze 2–4.
3 Das Aufgebot ist den Schutzdienstpflichtigen mindestens sechs Wochen vor Dienstbeginn zuzustellen.
4 Gesuche um Verschiebung von Dienstleistungen sind an die aufbietende Stelle zu richten.
1 La convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49–52 e ai corsi di ripetizione secondo l’articolo 53 è emessa dai Cantoni. Questi disciplinano le modalità di convocazione.
2 L’UFPP disciplina le modalità di convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 54 capoversi 2–4.
3 La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.
4 Le domande di differimento del servizio devono essere presentate all’organo che ha emesso la convocazione.
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