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513.73 Verordnung vom 3. September 1997 über den Truppeneinsatz zum Schutz von Personen und Sachen (VSPS)

513.73 Ordinanza del 3 settembre 1997 sull'impiego della truppa per la protezione di persone e di beni (OPPB)

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Art. 1 Gegenstand

Diese Verordnung regelt den Einsatz der Truppe zum Schutz von Personen und besonders schutzwürdigen Sachen zur Unterstützung der Polizei im Assistenzdienst.

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d’appoggio.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.