Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1,
ordina:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.