1 Der Kommandant oder die Kommandantin des Stabes bietet die Stabsangehörigen auf:
2 Er oder sie kann Stabsangehörige verpflichten, ausserdienstlich ihre persönliche Erreichbarkeit sicherzustellen.
3 Das Aufgebot zu Alarmübungen und zu Einsätzen kann durch jedes dafür geeignete Kommunikationsmittel erfolgen.
4 Der Kommandant oder die Kommandantin des Stabes kann bei Bedarf Dienstleistungen in Zivil anordnen.
1 Il comandante dello Stato maggiore chiama in servizio i membri dello Stato maggiore:
2 Egli può obbligare membri dello stato maggiore a garantire la loro raggiungibilità anche fuori servizio.
3 La chiamata in servizio per svolgere esercitazioni d’allarme ed interventi può avvenire tramite qualunque mezzo di comunicazione appropriato.
4 Il comandante dello Stato maggiore può, se necessario, ordinare lo svolgimento del servizio in abiti civili.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.