(Art. 16 Abs. 1 MG)
Nach der Bewilligung des Gesuches zum waffenlosen Militärdienst werden die Zugelassenen:
(art. 16 cpv. 1 LM)
Dopo che la domanda per il servizio militare non armato è stata approvata, le persone autorizzate:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.