1 Militärschlauchboote, die vor dem 1. Januar 2001 beschafft wurden, müssen nicht immatrikuliert sein.
2 Militärschiffe mit Aussenbordmotor, Fähren, selbstfahrende Brückenteile und ähnliche Schwimmobjekte, die vor dem 1. Januar 2004 beschafft wurden, müssen nicht mit den Sichtzeichen nach der Binnenschifffahrtsverordnung vom 8. November 197849 ausgerüstet sein. Die Sicherheit und Sichtbarkeit wird mit den militärischen Ersatzlichtern sichergestellt.
1 I canotti pneumatici militari acquistati prima del 1° gennaio 2001 non devono essere immatricolati.
2 I natanti militari con motore fuoribordo, la chiatte da traghetto, le parti di ponti semoventi e gli oggetti galleggianti analoghi acquistati prima del 1° gennaio 2004 non devono essere equipaggiati con i segnali a vista di cui all’ordinanza dell’8 novembre 197850 sulla navigazione nelle acque svizzere. La sicurezza e la visibilità sono assicurate mediante fanali di rispetto militari.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.