Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

510.620 Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeoIV)

510.620 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)

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Art. 47

25 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. April 2020, mit Wirkung seit 1. März 2021 (AS 2021 37).

Art. 48 Organo di coordinamento

1 Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 199727 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:

a.
coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;
b.
sviluppo di strategie della Confederazione;
c.
partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
d.
gestione di un centro di competenze;
e.
consulenza a servizi cantonali.

3 Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.

4 L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.

5 L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.