Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

510.620 Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeoIV)

510.620 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)

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Art. 11

1 Die jeweils zuständige Fachstelle des Bundes kann in ihrem Fachbereich ein oder mehrere Darstellungsmodelle vorgeben und beschreibt diese. Die Beschreibung legt insbesondere den Detaillierungsgrad, die Signaturen und die Legenden fest.

2 Ein Darstellungsmodell wird innerhalb des fachgesetzlichen Rahmens bestimmt durch:

a.
das Geodatenmodell;
b.
die fachlichen Anforderungen;
c.
den Stand der Technik.

Art. 11

1 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

2 Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

a.
dal modello di geodati;
b.
dai requisiti tecnici;
c.
dallo stato della tecnica.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.