Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

510.512 Verordnung vom 15. November 2004 über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessanlagen-Verordnung)

510.512 Ordinanza del 15 novembre 2004 sugli impianti per il tiro fuori del servizio (Ordinanza sugli impianti di tiro)

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Art. 5 Koordination

Schiessanlagen müssen sich in die bestehende Raumplanung einfügen und den Vorschriften über den Umweltschutz entsprechen. Vor Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie bei baulichen Sanierungen sind der zuständige eidgenössische Schiessoffizier und die zuständigen Fachstellen möglichst frühzeitig, das heisst bei der Vorprojektierung oder der Projektierung, beizuziehen.

Art. 5 Coordinamento

Gli impianti di tiro si inseriscono nella pianificazione territoriale esistente e tengono conto delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. Prima di iniziare i lavori di costruzione, di trasformazione e di ampliamento, nonché in caso di risanamenti edili, l’ufficiale federale di tiro competente e i servizi competenti devono essere consultati il più presto possibile, ossia durante la progettazione preliminare o la progettazione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.