1 Die Zuweisung und Einrichtung von 300-m-Schiessanlagen für die Bundesübungen und freiwilligen Übungen der Schiessvereine mit Ordonnanzmunition ist nach Artikel 133 Absatz 1 des Militärgesetzes Sache der Gemeinden.
2 Das VBS kann ausnahmsweise Anlagen von kürzeren Distanzen bewilligen, sofern die Distanz von 300 m namentlich wegen den topografischen Gegebenheiten oder den Eigentumsverhältnissen nicht erreicht werden kann. Die sicherheitstechnischen und baulichen Anforderungen werden durch den eidgenössischen Schiessanlagenexperten oder die eidgenössische Schiessanlagenexpertin im Einzelfall bestimmt.
1 L’assegnazione e l’installazione degli impianti di tiro a 300 m destinati agli esercizi federali e agli esercizi facoltativi con munizione d’ordinanza delle società di tiro sono, giusta l’articolo 133 capoverso 1 della legge militare, di competenza dei Comuni.
2 Il DDPS può autorizzare, eccezionalmente, impianti di tiro a distanze più corte, nella misura in cui la distanza di 300 m non può essere raggiunta segnatamente a causa delle condizioni topografiche o dei rapporti di proprietà. Le esigenze tecniche in materia di sicurezza e di costruzione edile sono stabilite nel singolo caso dal perito federale degli impianti di tiro.
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