1 Als seuchenpolizeiliche Massnahmen kommen insbesondere in Betracht:
2 Die gemäss Absatz 1 Buchstabe d für ein Aufgebot in Frage kommenden Wehrmänner sind, wenn möglich, vorgängig über eine allfällige Einberufung zu unterrichten.
1 Sono in particolare considerate misure di protezione:
2 I militari che possono essere chiamati in servizio conformemente al capoverso 1 lettera d, saranno, se possibile, avvisati precedentemente della loro eventuale convocazione.
3 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
4 Nuova denominazione giusta l’art. 6 dell’O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell’Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 3).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.