In gewerbsmässigen Wildtierhaltungen, die öffentlich zugänglich sind, muss:
Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.