1 Säugetiere dürfen nur geschlachtet werden, wenn sie vor Beginn des Blutentzugs betäubt worden sind.
2 Der Bundesrat kann das Schlachten anderer Tiere der Betäubungspflicht unterstellen.
3 Er bestimmt die zulässigen Betäubungsmethoden.
4 Er regelt nach Anhörung der Branchenorganisationen die Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung des Schlachthofpersonals.
1 I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento.
2 Il Consiglio federale può assoggettare all’obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.
3 Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.
4 Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale stabilisce i requisiti in merito alla formazione e alla formazione continua del personale dei macelli.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.