1 La protezione degli oggetti indicati nell’allegato 2 è retta, fino alla decisione sulla loro iscrizione nell’allegato 1, dall’articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN11 come pure dall’articolo 10 della presente ordinanza.
2 La descrizione di questi oggetti è accessibile gratuitamente in forma elettronica12.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.