Solange die Kantone keine Schutz- und Unterhaltsmassnahmen getroffen haben, sind in den Objekten jegliche Bauten, Anlagen und Bodenveränderungen sowie erhebliche Nutzungsänderungen verboten. Die Kantone können Ausnahmen bewilligen, sofern sie mit Artikel 5 vereinbar sind.
Le costruzioni, gli impianti e le modifiche di terreno, nonché i cambiamenti notevoli del modo di utilizzazione del suolo sono vietati negli oggetti fintantoché i Cantoni non hanno preso provvedimenti di protezione e di manutenzione. I Cantoni possono autorizzare deroghe se sono compatibili con l’articolo 5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.