1 I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all’incremento di un’utilizzazione agricola adatta.
2 I Cantoni vigilano in particolare affinché:
- a.
- i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;
- b.7
- siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l’aratura del suolo paludoso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione;
- c.
- la manutenzione e la riattazione di costruzioni ed impianti edificati lecitamente non compromettano ulteriormente la finalità della protezione;
- d.
- l’edificazione, la manutenzione e la riattazione di costruzioni e impianti destinati a mantenere l’attuale utilizzazione agricola e qualsiasi modificazione del terreno siano autorizzate soltanto se non contrastano con la finalità della protezione;
- e.
- provvedimenti direttamente legati all’ubicazione presi per far fronte a catastrofi naturali vengano eseguiti nel pieno rispetto della natura ed esclusivamente per proteggere gli esseri umani; sono vietati i provvedimenti per proteggere costruzioni ed impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose;
- f.
- siano demoliti le costruzioni e gli impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 e rimosso il terreno modificato dopo tale data, a spese di chi li ha eseguiti e causati, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non siano state autorizzate con decisione passata in giudicato in base a zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio; ove non fosse possibile ripristinare lo stato originario del 1° giugno 1983 o il ripristino non sia proporzionato alla finalità della protezione occorrerà provvedere ad una sostituzione o ad una compensazione confacente;
- g.
- sia mantenuto, e all’occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della palude;
- h.
- le gestione forestale corrisponde alla finalità della protezione;
- i.
- venga eliminata la sterpaglia in ogni occasione che si presenti e conservate le caratteristiche della vegetazione acquitrinosa;
- k.
- i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione, sempre che compatibili con la finalità della protezione;
- l.
- le torbiere siano protette da danni duraturi causati da pascoli non adatti e da calpestamenti;
- m.
- l’esercizio a fini turistici e ricreativi corrisponda alla finalità della protezione.
3 Costruzioni, impianti e modificazioni del terreno sono ammissibili nelle zone cuscinetto sempre che non ne sia pregiudicata la finalità dalla protezione.