Solange die Kantone keine Schutz- und Unterhaltsmassnahmen getroffen haben, sind in den Objekten jegliche Bauten, Anlagen und Bodenveränderungen sowie erhebliche Nutzungsänderungen verboten. Die Kantone können Ausnahmen bewilligen, sofern sie mit Artikel 5 vereinbar sind.
Le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreni come anche cambiamenti notevoli dei metodi di utilizzazione del suolo sono vietati fintanto che i Cantoni non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione. I Cantoni possono autorizzare deroghe se compatibili con l’articolo 5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.