1 Die Kantone berücksichtigen das ISOS bei ihren Planungen, insbesondere in der Richtplanung nach den Artikeln 6–12 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 19795 (RPG).
2 Sie sorgen dafür, dass das ISOS auf der Grundlage der kantonalen Richtpläne berücksichtigt wird, insbesondere bei der Nutzungsplanung nach den Artikeln 14–20 RPG.
1 I Cantoni tengono conto dell’ISOS nell’ambito della loro pianificazione, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio (LPT).
2 Provvedono affinché l’ISOS sia preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione secondo gli articoli 14–20 LPT.
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