1 Der Bund kann den Kantonen während acht Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes Finanzhilfen gewähren für kantonale Programme im Bereich Aufbau und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik.
2 Die Finanzhilfen für die kantonalen Programme werden vertraglich vereinbart. Diese Vereinbarungen beinhalten namentlich die von Bund und Kanton gemeinsam festgelegten Ziele sowie die finanzielle Beteiligung des Bundes.
1 Per un periodo di otto anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù.
2 Gli aiuti finanziari per i programmi cantonali sono convenuti contrattualmente. Tali accordi contemplano segnatamente gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dal Cantone, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.