(Art. 5 KGTG)
Die Rückführung in die Schweiz muss der Fachstelle innert 30 Tagen mitgeteilt werden.
(art. 5 LTBC)
Il rimpatrio in Svizzera deve essere comunicato al Servizio specializzato entro 30 giorni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.