(Art. 14 KGTG)
1 Finanzhilfen betragen maximal 50 Prozent der geltend gemachten Kosten.
2 Sie können nur im Rahmen der bewilligten Kredite zugesprochen werden.
(art. 14 LTBC)
1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi dichiarati.
2 Possono essere concessi solo nel quadro dei crediti stanziati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.