1 Institutionen des Bundes dürfen keine Kulturgüter erwerben oder ausstellen, die:
2 Die Institutionen des Bundes, denen solche Güter angeboten werden, benachrichtigen unverzüglich die Fachstelle.
1 Le istituzioni della Confederazione non possono acquistare o esporre beni culturali:
2 Le istituzioni della Confederazione alle quali sono offerti simili beni culturali avvertono immediatamente il Servizio specializzato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.