1 Die Finanzhilfe darf höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten betragen.
2 Der Höchstbetrag pro Weiterbildung liegt bei 15 000 Franken.25
25 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5985).
1 L’aiuto finanziario non può superare il 50 per cento delle spese computabili.
2 L’importo massimo per una formazione continua è di 15 000 franchi.24
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.