1 Das BAK schliesst mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung ab. Darin werden insbesondere die Höhe und Verwendung der Finanzhilfen und die zu erbringenden Leistungen festgelegt.
2 Der Kanton erstattet dem BAK jeweils per 31. Oktober Bericht über die Vergabe der Beiträge an die Talente.
3 Die Leistungsvereinbarung zwischen Bund und Kanton gilt für die Dauer einer Förderperiode.
1 L’UFC stipula un contratto di prestazioni con il Cantone. Nel contratto sono stabiliti in particolare l’importo e l’impiego degli aiuti finanziari e le prestazioni che devono essere fornite.
2 Il Cantone riferisce all’UFC sulla concessione dei contributi ai talenti entro il 31 ottobre di ogni anno.
3 Il contratto di prestazioni tra la Confederazione e il Cantone è valido per la durata di un periodo di promozione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.