Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der Teilhabe der Bevölkerung am kulturellen Leben unterstützen.
17 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5587; BBl 2015 497).
La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.
19 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
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