(Art. 3 Abs. 1 Bst. e UIDG)
1 Die Administrativnummer besteht aus:
2 Der numerische Teil der Administrativnummer wird nur einmal zugewiesen. Er darf nicht mit dem numerischen Teil einer bereits zugewiesenen UID übereinstimmen.
(art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI)
1 Il numero amministrativo è composto da:
2 La parte numerica del numero amministrativo è attribuita una sola volta. Essa non può collimare con la parte numerica di un IDI già attribuito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.