1 Die Erhebungsorgane können private Befragungsinstitute und Organisationen für die Durchführung der Erhebungen beiziehen.
2 Rechte und Pflichten dieser Institute und Organisationen werden in besonderen Verträgen geregelt. Bezüglich der Verwendung von personenbezogenen Daten verpflichten die Erhebungsorgane die Institute und Organisationen insbesondere:
3 Die Erhebungsorgane vergewissern sich, dass die privaten Befragungsinstitute und Organisationen die erforderlichen technischen und organisatorischen Massnahmen zur Bearbeitung dieser Daten gemäss der Datenschutzverordnung vom 14. Juni 199311 über die Datenbearbeitung im Auftrag getroffen haben.
1 Gli organi di rilevazione possono ricorrere per l’esecuzione delle rilevazioni a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.
2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all’utilizzazione di dati con riferimento alle persone, gli organi di rilevazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a:
3 Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l’elaborazione di questi dati conformemente all’ordinanza del 14 giugno 199312 sulla protezione dei dati riguardo al trattamento dei dati affidato a terzi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.