1 Der interdepartementale Koordinationsausschuss für die Ressortforschung berücksichtigt beim Erlass seiner Richtlinien über die Qualitätssicherung die Grundsätze der Qualitätssicherung der Förderorgane.
2 Die Bundesstellen regeln in den Verträgen oder den Verfügungen im Bereich der Ressortforschung die Rechte an den gewonnenen Forschungsresultaten und deren Nutzung.
1 Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considera per l’emanazione delle sue direttive sulla qualità della ricerca i principi della garanzia di qualità degli organi di promozione.
2 I servizi federali disciplinano nei contratti o nelle decisioni relativi alla ricerca del settore pubblico i diritti sui risultati ottenuti dalla ricerca e la loro utilizzazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.