1 Die kantonalen Programme bilden die Grundlage für die Programmvereinbarungen (Art. 11 Abs. 1). Diese beinhalten insbesondere die Programmziele, die Finanzhilfeleistungen des Bundes sowie die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung.
2 Eine Programmvereinbarung gilt vier Jahre, sofern aufgrund der Abstimmung mit anderen kantonalen Programmen nicht eine andere Dauer angezeigt ist.
3 Programmvereinbarungen können einmal um eine Periode verlängert werden.
1 I programmi cantonali costituiscono la base degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1). Questi ultimi comprendono in particolare gli obiettivi di programma, gli aiuti finanziari della Confederazione e gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.
2 Un accordo di programma dura quattro anni, salvo che per il coordinamento con altri programmi cantonali non sia più indicata una durata diversa.
3 Gli accordi di programma possono essere prolungati di un periodo una sola volta.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.