Für die Sozialversicherung der Lehrpersonen, an deren Besoldungskosten der Bund nach Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a Finanzhilfen gewährt, gilt Artikel 8 sinngemäss.
L’articolo 8 si applica per analogia all’assicurazione sociale dei docenti alla cui remunerazione la Confederazione partecipa con gli aiuti finanziari di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettera a.
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