1 Hat der Bundesrat festgelegt, dass einer Institution feste Beiträge ausgerichtet werden, so schliesst das SBFI mit der Institution eine Leistungsvereinbarung ab.
2 In der Leistungsvereinbarung werden insbesondere die Bundesbeiträge, die Beitragsdauer, die Auszahlungsmodalitäten, die Ziele und die leistungsbezogenen Indikatoren festgelegt sowie die Rechenschaftslegung über die Verwendung der Bundesmittel und die Folgen bei mangelhafter Zielerreichung geregelt.
1 Se il Consiglio federale ha stabilito che a un istituto siano versati sussidi fissi, la SEFRI conclude una convenzione sulle prestazioni con l’istituto.
2 Nella convenzione sulle prestazioni sono specificati in particolare i sussidi federali, la durata dei sussidi, le modalità di versamento, gli obiettivi e gli indicatori basati sulle prestazioni nonché il modo in cui si deve rendere conto dell’utilizzazione del sussidio della Confederazione e le conseguenze nel caso in cui il raggiungimento degli obiettivi non fosse soddisfacente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.