1 Die Gebührenforderung verjährt fünf Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.
2 Die Verjährung wird durch jede Verwaltungshandlung unterbrochen, mit der die Gebührenforderung bei den Pflichtigen geltend gemacht wird.
1 L’obbligo di pagare le tasse si prescrive in cinque anni dalla data in cui esse sono esigibili.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere nei confronti della persona tenuta a pagarlo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.