Die Anstaltsleitungen können von den Gebührenpflichtigen einen Vorschuss verlangen.
Le direzioni degli istituti possono esigere un anticipo da parte delle persone soggette alla tassa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.