1 I candidati di cittadinanza straniera possono essere ammessi al ciclo di studi bachelor in medicina umana e, di conseguenza, al test attitudinale di cui all’articolo 8 soltanto se appartengono a una delle seguenti categorie:
- a.
- cittadini del Principato del Liechtenstein;
- b.
- persone con permesso di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- c.
- persone con domicilio civile in Svizzera:
- 1.
- che sono sposate con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero,
- 2.
- il cui coniuge o partner registrato:
- –
- ha il permesso di domicilio in Svizzera, oppure
- –
- è domiciliato in Svizzera da almeno cinque anni e dispone ininterrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno,
- 3.
- che dispongono ininterrottamente da almeno cinque anni di un permesso di dimora in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno, oppure
- 4.
- che sono titolari di uno degli attestati di studi preuniversitari di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettere a–bbis dell’ordinanza del 30 novembre 20105 sull’ammissione al PF di Zurigo;
- d.
- persone che hanno il domicilio civile in Svizzera da almeno due anni e i cui genitori:
- 1.
- hanno un permesso di domicilio in Svizzera, oppure
- 2.
- sono domiciliati in Svizzera da almeno cinque anni e dispongono ininterrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno;
- e.
- cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Norvegia che hanno un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» e che possono attestare di aver esercitato per almeno un anno un’attività in una professione medica di cui all’articolo 2 della legge del 23 giugno 20066 sulle professioni mediche;
- f.
- i figli, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein che possiedono un permesso di dimora in Svizzera in qualità di membro di famiglia di un cittadino UE/AELS in Svizzera con la menzione «ricongiungimento familiare»;
- g.
- i figli di persone con statuto diplomatico in Svizzera che possiedono una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri di tipo «B», «C» o «D blu»;
- h.
- i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera.
2 I documenti richiesti al capoverso 1 che attestano lo statuto giuridico per il diritto di ammissione agli studi di medicina devono essere presentati entro l’ultimo giorno del termine d’iscrizione agli studi di medicina (art. 6 cpv. 1). Eventualmente entro tale data devono essere adempiuti anche i periodi minimi di cui al capoverso 1 lettere c, d o e.