1 Investitionen und Lagerbestände sind ab folgenden Werten zu aktivieren:
2 Rückstellungen sind mindestens ab einem Betrag von 500 000 Franken zu bilden.
3 Zeitliche Abgrenzungen sind mindestens ab einem Betrag von 100 000 Franken vorzunehmen.
4 Der ETH-Rat kann in Weisungen weitere Grenzen festlegen.
1 Gli investimenti e le scorte sono iscritti all’attivo a partire dai seguenti valori:
2 Gli accantonamenti sono costituiti a partire da un importo di 500 000 franchi.
3 Si devono operare limitazioni temporali a partire da un importo di 100 000 franchi.
4 Il Consiglio dei PF può stabilire altri limiti in istruzioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.