1 Antrags- und Stimmrecht haben die Mitglieder des ETH-Rates. Das Stimmrecht gilt ad personam, eine Stellvertretung ist nicht möglich.
2 Die übrigen Sitzungsteilnehmer und -teilnehmerinnen haben beratende Stimme.
3 Die nicht im ETH-Rat vertretenen Direktoren und Direktorinnen der Forschungsanstalten sowie die Präsidenten und Präsidentinnen der Hochschulversammlungen haben ein Antragsrecht für Geschäfte aus ihrem Bereich.
1 I membri del Consiglio dei PF hanno diritto di proposta e di voto. Il diritto di voto è personale e non delegabile.
2 Gli altri partecipanti alle sedute hanno voto consultivo.
3 I direttori degli istituti di ricerca non rappresentati in seno al Consiglio del PF e i presidenti delle assemblee universitarie hanno il diritto di presentare proposte per affari riguardanti il loro settore.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.