1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. August 2021 in Kraft.
2 Artikel 5 Absatz 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.
2 L’articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.