Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l’articolo 29 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021
sulla formazione professionale (LFPr);
visto l’articolo 46 capoverso 2 LFPr in combinato disposto con l’articolo 41 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr),
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.