Die Bestimmungen zu den Qualifikationsverfahren sind erst mit Inkrafttreten der Schullehrpläne anwendbar.
Le disposizioni relative alla procedura di qualificazione sono applicabili soltanto con l’entrata in vigore dei programmi d’istituto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.