1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.
2 Die Bestimmungen über Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel (Artikel 16 bis 22) treten am 1. Januar 2013 in Kraft.
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16 a 22) entrano in vigore il 1° gennaio 2013.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.