Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

412.101.221.26 Verordnung des SBFI vom 25. Juni 2019 über die berufliche Grundbildung Seilbahn-Mechatronikerin/Seilbahn-Mechatroniker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)

412.101.221.26 Ordinanza della SEFRI del 25 giugno 2019 sulla formazione professionale di base Meccatronica degli impianti di trasporto a fune/Meccatronico degli impianti di trasporto a fune con attestato federale di capacità (AFC)

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Art. 21 Qualifikationen ausserhalb eines geregelten Bildungsganges (Spezialfall)

1 Hat eine kandidierende Person die erforderlichen Handlungskompetenzen ausserhalb der geregelten beruflichen Grundbildung erworben und die Abschlussprüfung nach dieser Verordnung absolviert, so entfällt die Erfahrungsnote.

2 Für die Berechnung der Gesamtnote werden in diesem Fall die einzelnen Noten wie folgt gewichtet:

a.
praktische Arbeit: 50 %;
b.
Berufskenntnisse: 30 %;
c.
Allgemeinbildung: 20 %.

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune è composta da:

a.
tre a cinque rappresentanti di Funivie Svizzere;
b.
un rappresentante del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) e un rappresentante dell’Unione dei quadri tecnici delle funivie svizzere (VTK);
c.
due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
d.
almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a.
si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b.
le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a.
verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d.
esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.$
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.