412.101.221.04 Verordnung des SBFI vom 8. Dezember 2016 über die berufliche Grundbildung Anlagenführerin/Anlagenführer mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
412.101.221.04 Ordinanza della SEFRI dell' 8 dicembre 2016 sulla formazione professionale di base Operatrice di linee di produzione/Operatore di linee di produzione con attestato federale di capacità (AFC)
Art. 27 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2017 in Kraft.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.