Verordnung des SBFI vom 19. Oktober 2021 über die berufliche Grundbildung Kunststoffpraktikerin/Kunststoffpraktiker mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)
Ordinanza della SEFRI del 19 ottobre 2021 sulla formazione professionale di base Addetta alla lavorazione di materie sintetiche / Addetto alla lavorazione di materie sintetiche con certificato federale di formazione pratica (CFP)
1 Wer ein Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, erhält das eidgenössische Berufsattest.
2 Das Berufsattest berechtigt, den gesetzlich geschützten Titel «Kunststoffpraktikerin EBA» oder «Kunststoffpraktiker EBA» zu führen.
3 Ist das Berufsattest mittels Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung erworben worden, so werden im Notenausweis aufgeführt:
1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica.
2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Addetta alla lavorazione di materie sintetiche CFP»/«Addetto alla lavorazione di materie sintetiche CFP».
3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.