Die Verordnung des SBFI vom 12. Dezember 20077 über die berufliche Grundbildung Haustechnikpraktikerin / Haustechnikpraktikerin mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) wird aufgehoben.
7 [AS 2008 115; 2017 7331 Ziff. I 52 und II 52]
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alla tecnica della costruzione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.
2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alla tecnica della costruzione entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 19–25) si applicano dal 1° gennaio 2025.
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