Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

412.101.220.76 Verordnung des SBFI vom 20. Juli 2022 über die berufliche Grundbildung im Berufsfeld «Gebäudetechnik» mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)

412.101.220.76 Ordinanza della SEFRI del 20 luglio 2022 sulla formazione professionale di base nel campo professionale «tecnica della costruzione» con certificato federale di formazione pratica (CFP)

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Art. 24 Qualifikationen ausserhalb eines geregelten Bildungsgangs (Spezialfall)

1 Hat eine kandidierende Person die erforderlichen Handlungskompetenzen ausserhalb der geregelten beruflichen Grundbildung erworben und die Abschlussprüfung nach dieser Verordnung absolviert, so entfällt die Erfahrungsnote.

2 Für die Berechnung der Gesamtnote werden in diesem Fall die einzelnen Noten wie folgt gewichtet:

a.
praktische Arbeit: 80 %;
b.
Allgemeinbildung: 20 %.

Art. 25

1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi di uno dei seguenti titoli legalmente protetti:

a.
addetta agli impianti di riscaldamento CFP / addetto agli impianti di riscaldamento CFP;
b.
addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP;
c.
addetta agli impianti sanitari CFP / addetto agli impianti sanitari CFP;
d.
addetta ai lavori di lattoneria CFP / addetto ai lavori di lattoneria CFP.

3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

a.
la nota complessiva;
b.
le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 24 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.