In den Qualifikationsverfahren ist nachzuweisen, dass die Handlungskompetenzen des jeweiligen Berufs gemäss den Artikeln 4–7 erworben worden sind.
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative della rispettiva professione di cui agli articoli da 4 a 7.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.