1 Zum Qualifikationsverfahren wird zugelassen, wer die berufliche Grundbildung erworben hat:
2 Von der für die Zulassung zu einem Qualifikationsverfahren nach Artikel 32 BBV geforderten beruflichen Praxis müssen mindestens 2 Jahre im Bereich der Landmaschinenbranche erworben worden sein.
1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
2 Dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione a una procedura di qualificazione di cui all’articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno due anni nel ramo delle macchine agricole.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.