1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
2 Die Bestimmungen über Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel (Art. 15–21) treten am 1. Januar 2017 in Kraft.
3 Die Bestimmungen über die Teilprüfung treten am 1. Januar 2016 in Kraft.
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.
3 Le disposizioni concernenti l’esame parziale entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.